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Legge 02/02/1960 n. 68

Art. 2 Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa.

Art. 3 Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli Affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, norme aventi valore di Legge ordinaria per l'applicazione della convenzione menzionata nell'articolo 1 in conformità all'articolo 36 della convenzione stessa. Le norme di cui al primo comma, modificatrici o integratrici della Legge 22 aprile 1941, n. 633, dovranno provvedere, in particolare, a:

1) inserire le opere dell'arte fotografica tra le opere protette dal diritto di auto re, adeguando le disposizioni relative alle fotografie contenute nel titolo II della Legge;

2) adeguare la protezione del diritto morale d'autore al disposto convenzionale;

3) adeguare il termine generale di durata della protezione del diritto di autore in misura non superiore a quella prevista nelle più recenti leggi dei Paesi aderenti alla convenzione di Berna, modificando proporzionalmente anche i termini speciali di tutela e abrogando contestualmente il regime di proroga di protezione previsto dal Decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;

4) comprendere tra le opere oggetto dei diritti d'aurore sull'aumento di valore, i manoscritti originali. LEGGE 2-02-1960 N. 68 - Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato. La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Roma addì 20 giugno 1978 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato Fanfani Andreotti-Forlani-Bonifacio Visto, il Guardasigilli: Bonifacio Testo ufficiale in lingua italiana (ai sensi dell'art. 37 della Convenzione) Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche dal 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1986, riveduta a Berna il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971. I Paesi dell'Unione, parimenti animati dal desiderio di proteggere nel modo più efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche. Riconoscendo l'importanza dei lavori della Conferenza di revisione tenuta a Stoccolma nel 1967. Hanno deciso di rivedere l'Atto adottato dalla Conferenza di Stoccolma, lasciando invariati gli articoli da 1 a 20 e da 22 a 26 di questo Atto. Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.

Art. 2

1) L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocazioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse me diante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia: le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura e alle scienze.

2) È tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'unione la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o più catego- LEGGE 2-02-1960 N. 68 - Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato. rie di tali opere non sono protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale.

3) Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica.

4) È riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare la protezione da accordare ai testi ufficiali d'ordine legislativo, amministrativo e giudiziario, come anche alle traduzioni ufficiali di questi testi.

5) Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d'autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse.

6) Le opere sopraindicate sono protette in tutti i Paesi dell'Unione. Tale protezione si esercita nell'interesse dell'autore e dei suoi aventi causa.

7) È riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7.4 della presente Convenzione. Per le opere protette, nel Paese d'origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell'Unione, soltanto la protezione speciale ivi conc essa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche.

8) La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno od ai fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa. (omissis)

Art. 9

1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.

2) È riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore.

3) Qualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione. (omissis)

Art. 12 Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere. (omissis) In fede di che, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto. Fatto a Parigi, il 24 luglio 1971. (Seguono le firme)

 

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